Le tariffe incentivanti 2011 per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

Le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

Dalla primavera del 2008 sono tre i sistemi di incentivazione che riconoscono una tariffa incentivante a impianti che producano energia elettrica da fonte rinnovabile. Al più conosciuto conto energia fotovoltaico si sono aggiunti prima la tariffa omnicomprensiva per gli impianti fino a 1MWe nell'ambito dei certificati verdi e successivamente la tariffa incentivante per il solare termodinamico.
Il Nuovo Conto Energia Fotovoltaico 2011 - 2013
Premessa

Il conto energia fotovoltaico è il programma di incentivazione in conto esercizio per la promozione di elettricità da fonte solare, che attribuisce un incentivo economico in funzione dei kWh prodotti dall'impianto. Ha subito modifiche e aggiornamenti nel corso degli anni, e il sistema attualmente in vigore, il conto energia 2007/2010, resterà in vigore fino al 31/12/2010. Per gli impianti ultimati entro questa data e che entreranno in servizio entro il 30/06/2011, varrà quanto stabilito dal precedente schema di incentivazione.
Dal primo gennaio 2011, il nuovo meccanismo è disciplinato dal DM 06/08/2010 e che stabilisce quanto segue.

Rispetto a quanto previsto dal DM 19/02/2007 si passa da tre tipologie di impianti (integrati, parzialmente integrati e non integrati) ad impianti che appartengano a quattro categorie:

* impianti solari fotovoltaici realizzati su edifici oppure altri impianti fotovoltaici (altri impianti comprende tutte le altre possibili soluzioni inclusi gli impianti a terra);
* impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (è l’impianto che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici);
* impianti a concentrazione (è l’impianto che utilizza moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche);
* impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica (è l’impianto che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche).

Per ogni categoria è previsto un tetto massimo incentivabile che varia in funzione degli intervalli di potenza dell’impianto stesso. In particolar modo per la categoria di impianti solari fotovoltaici le tariffe incentivanti, per ridurre la discontinuità con le tariffe precedenti, sono state determinate in maniera da decrescere temporalmente nel 2011 ogni quadrimestre, con una riduzione percentuale media delle tariffe di fine 2011 rispetto a quelle del 2010 compresa fra il 10% e il 17% nel terzo quadrimestre 2011 per impianti di potenza inferiore a 200 kW, mentre oltre tale soglia è compresa fra il 20% e il 27%.
Per gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio nel 2012 e nel 2013, le tariffe saranno decurtate del 6% annuo. Le richieste di incentivazione dovranno essere inviate entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti (nel precedente meccanismo erano 60 giorni). Novità interessante rispetto al passato è l’introduzione di un premio per soggetti con profilo di scambio prevedibile; si segnala il documento di consultazione dell'AEEG di attuazione del DM 6 agosto 2010, scaricabile al seguente link.
Impianti solari fotovoltaici

Il limite di potenza incentivabile è di 3.000 MW, con una durata dell'incentivazione pari a 20 anni. Gli impianti dovranno avere una potenza nominale superiore a 1 kW ed essere entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010 ed entro il 31/12/2013; gli impianti solari fotovoltaici sono di due tipologie, quelli realizzati su edifici e tutti gli altri tipi di impianti. Nella tabella sottostante sono riportate le tariffe previste dal nuovo Conto Energia per gli impianti realizzati su edifici (e tra parentesi quelle per gli altri impianti). Gli impianti entrati in esercizio negli anni successivi al 2011 avranno diritto a una tariffa pari a quella riconosciuta nell'ultimo quadrimestre del 2011, decurtata del 6% annuo.
Impianti entrati
in esercizio dopo il 31/12/2010 ed entro il 30/04/2011 (edifici e altri impianti) dopo il 30/04/2011 ed entro il 31/08/2011 (edifici e altri impianti) dopo il 31/08/2011 ed entro il 31/12/2011 (edifici e altri impianti)
kW Euro/kW Euro/kW Euro/kW
1-3 0,402 (0,306) 0,391 (0,347) 0,380 (0,333)
3-20 0,377 (0,339) 0,360 (0,322) 0,342 (0,304)
20-200 0,358 (0,321) 0,341 (0,309) 0,323 (0,285)
200-1.000 0,355 (0,314) 0,335 (0,303) 0,314 (0,266)
1.000-5.000 0,351 (0,313) 0,327 (0,289) 0,302 (0,264)
>5.000 0,333 (0,297) 0,311 (0,275) 0,287 (0,251)
Impianti integrati con caratteristiche innovative

Il limite di potenza incentivabile è di 300 MW, con una durata dell'incentivazione pari a 20 anni. Tali impianti dovranno utilizzare moduli e componenti speciali realizzati per integrarsi e sostituire elementi architettonici, dovranno avere una potenza nominale compresa tra 1 kW e 5.000 kW, ed essere entrati in esercizio dopo il 31/12/2010 ed entro il 31/12/2013. Nella tabella sottostante sono riportate le tariffe previste; gli impianti entrati in esercizio negli anni successivi al 2011 avranno diritto a una tariffa decurtata del 2% annuo.
Intervallo di potenza
(kW) Tariffa corrispondente
(Euro/kWh)
1-20 0,44
20-200 0,4
>200 0,37
Impianti a concentrazione

Il limite di potenza incentivabile è di 200 MW, con una durata dell'incentivazione pari a 20 anni; gli impianti dovranno avere una potenza nominale compresa tra 1 kW e 5.000 kW, ed essere entrati in esercizio dopo il 25/08/2010 ed entro il 31/12/2013. Nella tabella sottostante sono riportate le tariffe previste; gli impianti entrati in esercizio negli anni successivi al 2011 avranno diritto a una tariffa decurtata del 2% annuo.
Intervallo di potenza
(kW) Tariffa corrispondente
(Euro/kWh)
1-20 0,37
20-200 0,32
>200 0,28
Impianti con innovazione tecnologica

Questi impianti utilizzano moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche, definite poi da un provvedimento del MSE, del MATTM e della Conferenza unificata, dove verranno stabilite anche le tariffe incentivanti.
Procedura di accesso e i premi

Nel nuovo schema vengono modificati due aspetto fondamentali: la tempistica e le modalità di invio della documentazione da parte del richiedente. Per quanto concerne la tempistica, il produttore dovrà inviare la richiesta dell'incentivo al GSE entro 90 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto; in caso ciò non avvenga, viene meno il diritto all'incentivo per il periodo compreso tra la data di entrata in esercizio e la comunicazione al GSE. La documentazione, altra novità importante rispetto al conto energia 2007 - 2010, dovrà essere inviata solo ed esclusivamente per via telematica, mentre la domanda di concessione dell'incentivo dovrà essere inviata via fax o posta elettronica certificata.

Maggiorazioni della tariffa sono previste anche nel nuovo schema, e sono possibili per impianti realizzati su edifici che partecipano al meccanismo dello SSP e integrati con caratteristiche innovative. La novità è che il risparmio energetico minimo del 10% non verrà più calcolato sull'indice di prestazione dell'edificio, ma di entrambi gli indici estivo e invernale relativi all'involucro edilizio. La maggiorazione sarà calcolata in base al risparmio energetico conseguito, senza però poter essere superiore a più del 30% della tariffa incentivante.

Anche per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione, il premio del 30% potrà essere elargito solo nel caso in cui le prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo e per la climatizzazione invernale siano inferiori almeno del 50% ai valori minimi fissati dal DPR 59/09 (per gli edifici di nuova costruzione del precedente schema l'indice di prestazione energetica tiene conto del solo raffrescamento estivo dell'involucro edilizio.

Altri premi:

* + 5% per impianti non istallati su edifici che verranno realizzati in zone industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, siti contaminati;
* + 10% per impianti realizzati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
* +5% per impianti su edifici in regime di SSP in comuni con meno di 50.000 abitanti;
*

Gli impianti in regime di SSP che abbiano enti locali o Regioni come soggetti responsabili godono della tariffa più vantaggiosa, quella destinata agli impianti sugli edifici. Lo stesso vale per quegli impianti entrati in esercizio entro il 2011.
Cumulabilità

E' previsto in alcuni casi che le tariffe incentivanti siano cumulabili esclusivamente con determinati benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto; l'art. 5 del nuovo decreto elenca chiaramente in quali casi è prevista la possibilità di cumulare.
Il Vecchio Conto Energia Fotovoltaico 2007 - 2010
Requisiti necessari

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti:

* le persone fisiche;
* le persone giuridiche;
* i soggetti pubblici;
* i condomini di unità abitative e/o di edifici.

La delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. 90/07 ha definito le procedure che devono essere seguite per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici e l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione da fotovoltaico.
Insieme alla delibera n. 90/07, l'AEEG ha emesso la delibera n. 88/07 e la n. 89/07 che hanno introdotto nuove misure a favore dei piccoli impianti di produzione di energia elettrica con particolare riguardo alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione. In particolare, la n. 88/07 definisce i criteri puntuali per la misura dell’energia elettrica prodotta e la n. 89/07 tiene conto di quelli per la connessione alla rete.
Con il nuovo conto energia, gli impianti fotovoltaici devono entrare in esercizio in data successiva all'entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07 e a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Per questi ultimi è possibile accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, ma non al premio (descritto nell'art. 7 del DM 19/02/2007).
Un altro dei requisiti che permette l'accesso alle tariffe incentivanti (art. 6) e al premio (art. 7) è che gli impianti fotovoltaici non abbiano già beneficiato di quelle introdotte dal DM 28/07/2005 e dal DM 06/02/2006 (art. 4, comma 1).
Se l'impianto fotovoltaico è stato realizzato tra l'1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07 e se non ha beneficiato delle tariffe stabilite con i DM del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 può comunque usufruire delle incentivazioni del nuovo decreto (art. 4 comma 7). In tal caso occorre trasmettere la richiesta di concessione della tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera dell'AEEG n.90/07 (art. 4 comma 8).
Tipologie impiantistiche ammesse

L'impianto fotovoltaico può essere:

* "non integrato", quando i moduli sono ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione (art. 2, comma b1);
* "parzialmente integrato", quando i moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione (art. 2, comma b2);
* "con integrazione architettonica", quando i moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione (art. 2, comma b3).

Da notare che le ultime 2 tipologie impiantistiche e gli impianti fotovoltaici la cui potenza è non superiore a 20 kW, sono considerati non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale, ammesso che non siano situati in aree protette (art. 5, comma 8).

Per cercare di rendere chiari gli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico, il GSE ha messo a disposizione una guida nella quale viene presentata una vasta gamma di esempi.
Procedure

Per accedere alle tariffe incentivanti bisogna inoltrare al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiederne la connessione alla rete (art.5, comma 1). Se l'impianto è fotovoltaico occorre precisare se ci si vuole avvalere del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta.
Lo scambio sul posto consiste nella possibilità di compensare l'energia ceduta alla rete nei periodi di sovrapproduzione con quella assorbita dall'utenza; la novità principale introdotta dal nuovo sistema consiste nel passaggio dalla valorizzazione dell'energia scambiata dal saldo fisico a quello economico, tenendo conto del differente valore dell’energia elettrica immessa e prelevata. Possono accedervi gli impianti connessi alla rete fino a 200 kW alimentati a fonti rinnovabili ed entrati in esercizio a partire dal 31 dicembre 2007. Si tratta di una condizione dunque più favorevole rispetto alle condizioni praticate in base al ritiro dedicato, che disciplina invece la cessione alla rete negli altri casi.

Oltre alla comunicazione di fine lavori al gestore di rete da parte del soggetto che ha realizzato l'impianto fotovoltaico, il titolare dell'impianto (il soggetto responsabile) deve far pervenire, entro 60 giorni al GSE, richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio. Il mancato rispetto, comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti (art. 5, comma 4).

Per richiedere l'incentivazione, è possibile utilizzare l’apposita applicazione informatica sul sito del GSE (previa registrazione) per preparare automaticamente (art. 4.5 della Delibera AEEG n. 90/07):

* la richiesta dell’incentivo (All. A1/A1p)
* la scheda tecnica finale dell’impianto (All. A2/A2p)
* la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. A4/A4P)
* la richiesta di premio per uso efficiente dell’energia (opzionale – All. A3a/A3b)

Le richieste per l’incentivazione, stampate e corredate dell’apposita documentazione di supporto, dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta indicato nella sezione del sito del GSE.
Il GSE, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante e verificato il rispetto delle disposizioni del decreto, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta (art. 5, comma 5).

Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in aree classificate agricole. Non è quindi necessario variare la destinazione d'uso del sito in cui si vuole installare l'impianto (art. 5, comma 9).
Tariffe incentivanti riconosciute

Le tariffe incentivanti si applicano agli impianti entrati in esercizio tra la data di entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07 e il 31 dicembre 2008.
A seconda della tipologia utilizzata dall'impianto fotovoltaico, le tariffe incentivanti possono essere riassumibili nella tabella sotto riportata, dove i valori sono espressi in €/kWh prodotti dall'impianto.
Potenza nominale
dell'impianto P(kW) Non integrati
(art. 2, comma 1, lettera b1) Parzialmente integrati
(art. 2 comma 1, lettera b2) Con integrazione architettonica
(art. 2, comma 1, lettera b3)
A 1≤P≤3 0,40 0,44 0,49
B 320 0,36 0,40 0,44

La tariffa incentivante riconosciuta viene corrisposta per 20 anni e rimane costante in moneta corrente, senza quindi essere aggiornata con il tasso d'inflazione.
Le tariffe incentivanti dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 saranno ridotte del 2% per ogni anno successivo al 2008. Varranno sempre per 20 anni e rimarranno costanti nel medesimo periodo, senza quindi aggiornamenti con i tassi d'inflazione (art. 6, comma 2).
Le tariffe valide per gli impianti entrati in esercizio nel 2010 sono quindi le seguenti:
Potenza nominale
dell'impianto P(kW) Non integrati
(art. 2, comma 1, lettera b1) Parzialmente integrati
(art. 2 comma 1, lettera b2) Con integrazione architettonica
(art. 2, comma 1, lettera b3)
A 1≤P≤3 0,384 0,422 0,470
B 320 0,346 0,384 0,422

Inoltre la Finanziaria 2008, all’art. 2 comma 173, in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili, recita: “Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto”, cioè qualora il Soggetto Responsabile di un impianto fotovoltaico sia un Ente Locale si applicano sempre le tariffe incentivanti più alte anche se tali impianti fossero collocati sul terreno.


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Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici
Premessa

Il sistema riconosce una tariffa incentivante per la promozione di energia elettrica mediante impianti solari termodinamici, anche ibridi, in base ai kWh prodotti dall'impianto. La promozione della produzione di energia elettrica da fonte solare non fotovoltaica era già prevista dal D. Lgs. 387/03, ma si è dovuta attendere l'emissione del DM 11 aprile 2008, che rimanda alla delibera dell'AEEG n. 95/08 per le modalita', i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti. Nelle more delle deliberazioni AEEG sono di seguito riassunti i capisaldi del meccanismo.
Requisiti necessari

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti le persone fisiche o giuridiche responsabili della realizzazione e/o dell'esercizio dell'impianto solare termodinamico.

Gli impianti solari termodinamici anche ibridi devono essere:

* di nuova costruzione,
* ubicati in Italia,
* con superficie captante di almeno 2.500 m2,
* provvisti di un accumulo di almeno 1,5 kWht per ogni m2 di superficie captante,
* collegati alla rete elettrica (o a piccole reti isolate), con un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti,
* con fluidi termovettori e di accumulo termico non classificati come molto tossici e nocivi (ai sensi delle 67/548/CEE e 1999/45/CE), se ubicati al di fuori di aree industriali.

Tariffe incentivanti riconosciute

La tariffa, riconosciuta costante in moneta corrente per un periodo di 25 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, dipende dal fattore di integrazione (Fint) così definito:
Fint=1-(produzione netta imputabile alla fonte solare/produzione totale netta)

Fattore di integrazione Fint≤0,15 0,150,50
Tariffa incentivante [€/kWhe] 0,28 0,25 0,22

FONTE:http://www.fire-italia.it/caricapagine.asp?target=normativa/conto_energia.asp

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